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Utente: cdellatore
Nome: Caterina Della Torre
Redattrice ed esperta di marketing e PR; proprietaria di www.dols.net di cui è direttore editoriale e general manger. Caterina Della Torre, nata a Bari nel 1958, sposata con una una figlia. Linguista, laureata in russo e inglese, passata al marketing ed alla comunicazione. Dopo cinque anni in Armando Testa, dove seguiva i mercati dell'Est Europa per il new business e dopo una breve esperienza in un network interazionale di pubblicità, ha iniziato a lavorare su Internet. Dopo una breve conoscenza di Webgrrls Italy, passa nel 1998 a progettare con tre socie il sito delle donne on line, dedicato a quello che le donne volevano incontrare su Internet e non trovavano ancora. L'esperienza di dol's le ha permesso di coniugare la sua esperienza di marketing, comunicazione ed anche l'aspetto linguistico (conosce l'inglese, il russo, il tedesco, il francese, lo spagnolo e altre lingue minori :)) Specializzata in pubbliche relazioni e marketing della comunicazione, si occupa di lavoro (con uno sguardo all'imprenditoria e al diritto del lavoro), solidarietà, formazione (è stata docente di webmarketing per IFOA, Galdus e Talete). Organizzatrice di eventi indirizzati ad un pubblico femminile. da più di 10 anni si occupa di pari opportunità. Redattrice e content manager per dol's, ha scritto molti degli articoli pubblicati su www.dols.net.

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venerdì, 26 settembre 2008



La bizzarria e l’inadeguatezza delle leggi di Ajò Marta

 

Anche il cognome della madre ai figli legittimi.


 

 

Un aneddoto:

alla nascita di Silvia, la madre, non sposata, diede il proprio cognome alla figlia. Dopo un anno, il padre volle a tutti i costi riconoscere la bambina dandole il proprio cognome, litigando con la donna che invece voleva lasciarli almeno tutti e due.


“Voglio che mia figlia abbia solo il mio cognome''. Una decisione apparentemente così consapevole e, si sperava, affettuosa, che portò la madre ad accettare.

Silvia è cresciuta con quel cognome e con quella identità.

Nel corso del tempo i genitori si sono separati ed essendo rimasti conviventi (i “danni'' degli anni’68-70?) dovettero affrontare le pratiche per l’affidamento e il mantenimento con maggiori difficoltà.


Vattelappesca perché quando ci si mettono di mezzo questioni legali ed economiche, anche il miglior padre diventa un “somaro''.

Per fortuna, il nuovo diritto di famiglia (nuovo si fa per dire visto che questi regolamenti risalgono al ‘76) prevede che il figlio nato fuori dal matrimonio abbia gli stessi diritti di quelli nati in regime matrimoniale.


Ma di quali diritti si parla? Quelli economici, ( mantenimento ereditarietà ecc.) certo ma i diritti all’affetto spesso non vengono neanche presi in considerazione, tranne per la quantità di tempo che si mette a disposizione per vedere il figlio; anche nel caso di Silvia la conseguenza di ciò fu un allontanamento in termini di presenza affettiva, ma si sa che a pagare è sempre il più debole.

Passato lo scoglio legale e stabilito il ruolo del padre (mantenimento, visite ecc.) Silvia è cresciuta rapportandosi ad una situazione difficile ed ha manifestato problemi psicologici durante l’adolescenza. A questo punto il padre “cuor di leone'' ha pensato di non poter sostenere un ruolo così impegnativo e faticoso ed ha cercato di trovare tutti i modi per disconoscere la figlia.


Ma questa volta la legge non lo ha aiutato: legalmente, ove vi sia stata una volontà al riconoscimento e non una coercizione, questo non è possibile.

Bene; ma resta il danno morale non risarcibile per vie burocratiche.

Ora Silvia non vorrebbe avere il cognome di chi non le ha dimostrato né affetto né rispetto come figlia e come persona. Non era meglio se avesse mantenuto il cognome materno?


Questa è una storia, triste, ma non unica..

Come nel caso della coppia che volendo dare al proprio figlio solo il cognome materno, si è visto rifiutata tale possibilità, mettendo in evidenza una realtà veramente anacronistica, e che ha dovuto presentare ricorso alla Corte Suprema perché vagli questo loro diritto e volontà.

Il cognome del padre una volta sanciva un’appartenenza di casta o di titolo, una discendenza, un’ereditarietà. Il fatto di non avere il cognome paterno non vuol dire che questi diritti non vengano salvaguardati nelle misure che competono per legge.


Ecco perché è estremamente positivo che con la sentenza n.23934 la I Sezione civile della Corte di Cassazione abbia accolto la richiesta della coppia di valutare la possibilità di attribuire il cognome materno ai figli legittimi, nel caso i genitori siano concordi. Il primo presidente della Corte potrà quindi rinviare la questione alle sezioni unite della Suprema corte oppure di chiedere il parere della Corte Costituzionale su tale ricorso.


Il Parlamento, pur avendo affrontato il tema non ha trovato soluzioni concrete nonostante in seguito all'approvazione, il 13 dicembre 2007, del Trattato di Lisbona (che ha modificato il trattato sull'Unione Europea e quello istitutivo della Cee) anche l'Italia, come tutti i 27 stati membri, ha il dovere di uniformarsi ai principi fondamentali della Carta dei diritti Ue tra i quali il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso.


La sentenza definisce le norme attuali  retaggio di una concezione patriarcale della famiglia non più in sintonia con l'evoluzione della società e le fonti di diritto soprannazionali.


Non c’è dubbio infatti che quello del cognome sia un retaggio anche culturale che prevedeva il “riconoscimento paterno'' solo attraverso il cognome, che, forse,  andava in qualche modo a “cancellare'' nove mesi di gravidanza in cui, ancora una volta, la donna partoriva un individuo che “un lui'' aveva voluto, concepito e riconosciuto, salvo l’anonimato


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D' la tua

postato da: cdellatore alle ore 11:52 | link | commenti (3)
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